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Statuto

ARTICOLO 1 

COSTITUZIONE

E' costituita l’Associazione con organizzazione non lucrativa di utilità  sociale  per la riscoperta e la diffusione delle tradizioni  culturali e popolari sancataldesi denominata "Giuseppe Amico Medico Onlus ". 

 

ARTICOLO 2 

DURATA E  SEDE

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31  dicembre  2050, ma con deliberazione assunta con  la  maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta. L’associazione ha sede in San Cataldo attualmente in via Amico n. 82.

 

ARTICOLO 3 

 OGGETTO E SCOPI SOCIALI

L’Associazione è autonoma, apartitica e non persegue  alcun  fine di lucro anche indiretto. Tutte le prestazioni dei soci sono effettuate in modo personale, spontaneo e gratuito. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di soggetti in condizioni di svantaggio in ragione a condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali nei seguenti settori:

  • tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 01 giugno 1939, n° 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n° 1409;

  • promozione della cultura e dell’arte;

  • beneficenza;

L’oggetto dell’attività dell’Associazione si potrà altresì concretizzare:

  • la promozione della cultura, dell’istruzione e dell’educazione permanente in tutti i campi della manifestazione della cultura e dell’arte ( letteratura, arte, musica, danza, teatro, cinema, fotografia, saggistica, scienza, ecc.) attraverso l’organizzazione di eventi culturali artistici,  la realizzazione di spettacoli, mostre d’arte, la realizzazione e pubblicazione di testi e ricerche, l’organizzazione di incontri, convegni, seminari per la promozione della cultura e delle opere dell’ingegno (libri, musica, arte) in tutte le loro forme, la promozione della scrittura della lettura anche in relazione con le istituzioni scolastiche e gli altri soggetti operanti nel campo della formazione, dell’educazione, dell’istruzione, la realizzazione di progetti di utilità sociale, culturale, educativa e formativa per la crescita umana, culturale e sociale della collettività e per contrastare l’emarginazione,  prevenire e rimuovere situazione di bisogno, e l’elaborazione,  la promozione  e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative, culturali artistiche e ricreative. Tutte le attività sono rivolte a favore di persone o famiglie svantaggiate, in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disaggio socio-economico, sia fisico che psicologico, condizione sanitarie, handicap e fragilità sociale in generale.

  • Beneficenza a persone socialmente riconosciute bisognevoli di assistenza anche su segnalazione dei Comuni o degli Enti Preposti.

  • Incontri di sensibilizzazione ed attività assistenziali, ricreative e culturali principalmente a favore di persone o famiglie svantaggiate, in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili  a disaggio sociale.    

  • La riscoperta e la diffusione delle tradizioni culturale, popolari sancataldesi, ove possibile, in  collaborazione con  le realtà sociali e culturali della Città;

  • il restauro e la conservazione dei gruppi sacri e dei Sampaoloni della  Settimana Santa Sancataldese;

  • 1'Associazione opera in tutto il territorio nazionale ed in quello internazionale e pertanto potrà accedere a contributi ed agevolazioni comunali, provinciali, regionali, nazionali e comunitari, avvalendosi della legislazione attuale e futura al fine di favorire il perseguimento degli scopi sociali;

  • 1'Associazione per il perseguimento dei fini statutari, potrà creare, nel suo seno, gruppi di lavoro, ricorrere a crediti bancari, organizzare strutture e gestire istituti ed associazioni similari o aderire ad altre associazioni;

  • l’Associazione potrà svolgere ogni attività connessa o conseguente all’attuazione ed al raggiungimento degli scopi elencati e compiere, infine, tutte le operazioni  finanziarie  mobiliari  ed immobiliari ritenute utili e necessarie al  raggiungimento degli scopi sociali.

Per la realizzazione degli scopi e delle  finalità  del  presente Statuto 1'Associazione inoltre potrà stipulare  

apposite convenzioni con enti locali, privati, altre Associazioni, per la gestione di spazi, immobili, strutture e servizi di ogni genere. Potrà inoltre aderire ad organismi associativi locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali. L’Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni dei limiti di cui all’art. 10, comma 5 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 .

Le attività citate sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite prestazioni fornite dai propri soci l’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione e dentro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l’erogazione dei servizi, la gestione e l’accesso alle strutture dell’ente saranno disciplinate da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell’Assemblea dei soci.

E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo diretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione salvo quanto previsto da norme vigenti.  

 

ARTICOLO 4 

 PATRIMONIO ED ENTRATE  

L’Associazione ha autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale. Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito da beni immobili o da valori che per offerte, donazioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, persone giuridiche e persone fisiche, sono o comunque vengano in  proprietà  dell'Associazione.

 L'Associazione può depositare presso banche o uffici postali,  le somme di cui dispone in libretti di risparmio o conti  correnti, intestati impersonalmente all’Associazione stessa. Per lo svolgimento della sua attività istituzionale 1'Associazione disporrà delle seguenti entrate:

  • dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono al1'Associazione;

  • dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

  • degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il consiglio direttivo stabilisce 1a quota d’ingresso da versare all’atto dell'adesione all'Associazione da parte del nuovo socio. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi finanziari  ulteriori rispetto a1 versamento d’ingresso ed a quello associativo annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione. E' comunque facoltà degli  aderenti  all'Associazione  effettuare versamenti liberali ulteriori rispetto a quelli di cui  sopra,  e che sono comunque da intendere a fondo perduto; per nessun  motivo, e quindi nessuno, in caso di recesso, morte o esclusione dall’Associazione né, di estinzione della stessa,  può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a  terzi,  né  per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

 

ARTICOLO 5 

I  SOCI

I soci dell’Associazione sono: fondatori, ordinari ed onorari.  I soci fondatori sono quelli che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione. Sono ammessi a soci  ordinari  tutti  quei cittadini che ne abbiano fatto regolare domanda. L'ammissione a socio ordinario è condizionata al parere favorevole del consiglio direttivo che voterà l'ammissione dell'aspirante socio a seguito di presentazione di almeno due soci, ponendo particolare attenzione a quei soggetti che operano attivamente sul territorio per il perseguimento di  finalità  analoghe  a  quelle dell’Associazione.

Possono altresì essere ammessi quali soci anche  persone giuridiche alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

 

I soci onorari sono nominati dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo; essi sono scelti tra le personalità che con la loro attività sociale, culturale, artistica, professionale o politica hanno contribuito e contribuiscono alla valorizzazione della cultura e dei valori che 1'Associazione intende promuovere. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all’Associazione comporta per l'associato maggiorenne di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina  degli organi direttivi dell'Associazione. 

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa  domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che 1'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni del loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari).

In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitarne le motivazioni.

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, il socio può essere espulso dal1'Associazione con deliberazione del consiglio direttivo. La morosità nei versamenti delle quote associative costituisce grave motivo ai sensi del presente articolo e pertanto è causa di esclusione.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, può adire il  collegio arbitrale di cui al presente  statuto,  ed in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione  è  sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

I soci candidati a cariche politiche dovranno astenersi dal partecipare attivamente alla vita sociale  durante  lo  svolgimento della campagna elettorale.

 I soci hanno tutti uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione e tutti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

 

ARTICOLO 6

 GLI ORGANI 

Sono organi dell'Associazione:

  • l'assemblea generale di tutti i soci

  • il consiglio direttivo

  • il collegio dei revisori dei conti 

  • il collegio probiviri.

 

ARTICOLO 7 

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione, siano essi soci fondatori, ordinari od onorari. Essa è presieduta dal presidente dell'Associazione,  si  riunisce almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, per approvare la relazione annuale del presidente e il bilancio  consuntivo  che  deve essere preventivamente certificato dal collegio dei revisori. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti  ricevuti. I1 bilancio deve essere approvato a maggioranza dei presenti e può essere consultato da ogni socio, nei  giorni che precedono l'assemblea. Approva altresì, nella stessa seduta, il bilancio di  previsione preventivamente certificato dal collegio dei  revisori.  L'Assemblea generale dei soci può inoltre essere  convocata  ogni  volta che il consiglio direttivo lo ritiene  opportuno  per  deliberare sulle materie di straordinaria amministrazione e su tutto ciò che il consiglio direttivo, a maggioranza, riterrà  opportuno  sottoporre al suo esame. Essa inoltre:

  • provvede, con votazione a scrutinio  segreto  alla  nomina  del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti;

  • delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, sulla base del programma presentato dal consiglio direttivo.

  • delibera, con una maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei soci aventi diritto, sulle modifiche al presente statuto;

  • approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

  • delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi  di  gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve  o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

  • delibera, con una maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei soci aventi diritto a voto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e 1a devoluzione del suo patrimonio.

L’Assemblea dei soci delibera in prima convocazione se sono  presenti metà più uno dei soci aventi diritto al  voto;  in seconda convocazione, che non potrà tenersi nella stessa  giornata  della prima, qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea dei soci sarà convocata mediante invito scritto da trasmettere ai  soci, anche a mano, almeno dieci giorni prima dalla data stabilita e deve indicare l'ordine del giorno, le modalità della seconda convocazione, la data, il luogo e l'ora. In ogni caso la costituzione dell'assemblea é valida qualora siano presenti tutti i soci.

L’Assemblea si riunisce in sede straordinaria su iniziativa o del presidente o del consiglio direttivo o del collegio dei revisori o su richiesta di almeno un terzo dei  soci,  non  oltre  trenta giorni dalla richiesta.

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati che non siano componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori. Ogni associato potrà portare in assemblea fino ad un massimo di due deleghe.

 

ARTICOLO 8 

IL CONSIGLIO  DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, dai primi sette candidati che hanno ottenuto più consensi; nel caso di candidati a parità di voti risulterà eletto quello più anziano di età. I1 consiglio direttivo alla sua prima riunione provvederà, nel suo seno, alla nomina del suo presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi  componenti potranno essere rieletti più volte. In caso di dimissioni di non più di tre componenti si procederà alla surroga con i primi tre non eletti; negli altri casi si procederà a nuove elezioni. Al consiglio direttivo sono delegate le decisioni in merito alle materie di ordinaria amministrazione e ad esso sono riservate le funzioni esecutive.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Non possono essere eletti, e se già eletti decadono dall’ufficio di presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario del consiglio direttivo, tutti coloro che dovessero candidarsi o assumere cariche politiche ed amministrative locali, provinciali, regionali e nazionali.

 

ARTICOLO 9 

IL PRESIDENTE

Al presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.  Per singoli atti e previa deliberazione del consiglio direttivo,  il presidente può attribuire la rappresentanza del1'Associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Al presidente dell'Associazione compete, sulla base delle  direttive emanate dall’assemblea e dal consiglio direttivo,  al  quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell’Associazione. I1 presidente convoca e presiede l’assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni,  sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la  modifica ove se ne presenti la necessità. I1 presidente coadiuvato dal tesoriere  cura  la  predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo  da  sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e per la certificazione da parte del collegio dei revisori dei conti,  e poi  all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

 

ARTICOLO 10 

IL VICE PRESIDENTE

II vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. II solo intervento del vice presidente costituisce, per i  terzi, prova dell’impedimento del presidente.

ARTICOLO 11 

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I1 segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il  presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione  delle  attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il  funzionamento dell’amministrazione dell'Associazione.

I1 segretario tiene la corrispondenza dell’Associazione, cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del libro degli aderenti all'Associazione.

In caso di assenza del segretario le funzioni sono assunte da un consigliere nominato dal presidente.

 

ARTICOLO 12 

I LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE 

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all’Associazione. I soci previa comunicazione e secondo le direttive dello stesso, avranno diritto di consultare i libri sociali.   

 

ARTICOLO 13 

IL TESORIERE

I1 tesoriere è il depositario dei fondi dell'Associazione, cura la gestione della cassa, ne tiene la contabilità, effettua le  relative verifiche, allo stesso sono affidati i libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

 

ARTICOLO 14 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I1 collegio dei revisori dei conti si compone di tre  membri  effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di revisore dei conti é incompatibile con la carica di consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i  membri del   consiglio direttivo.

I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori del conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo, con diritto  di  parola  ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno parere  sui bilanci, certificano il bilancio consuntivo e quello preventivo.

 

ARTICOLO 15 

IL COLLEGIO DEI  PROBIVIRI

I1 Collegio dei probiviri é composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i soci.

I probiviri restano in carica un triennio e  sono  rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. E' di competenza del collegio dei  probiviri  la  risoluzione  di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Associazione o gli organi di essa, in  ordine alla  interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello Statuto, dei  regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti  comunque  i rapporti sociali. I1 ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto  nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve  essere  assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.I1 collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta e sono vincolanti per le parti come manifestazione della loro stessa volontà. Ove l’assemblea dei soci non provvedesse alla nomina del collegio dei probiviri le sue funzioni saranno svolte dal collegio dei revisori dei conti.

 

ARTICOLO 16 

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31  dicembre  di  ogni anno.

Entro il 28 febbraio di  ciascun anno il    consiglio   direttivo   è convocato per  la predisposizione del bilancio consuntivo  dell’esercizio precedente da sottoporre all ' approvazione dell’assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il  consiglio  direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione,  a disposizione di  tutti   coloro   che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

 

ARTICOLO 17 

AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione é vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di promozione sociale che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività  istituzionali  e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ARTICOLO 18 

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti  dei soci, dall’assemblea straordinaria dei soci convocate con specifico ordine del giorno. Il patrimonio residuo dell’ ente deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili riserve ai soci. 

 

ARTICOLO 19 

LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel  presente  Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di  enti  contenuto nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme  contenute nel libro V del Codice Civile.

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